Dire STALKING-Sapere-Conoscere-Rispondere
Il termine inglese stalking è tipico dell’attività venatoria e indica la tecnica di seguire la preda mediante appostamenti, così da facilitarne la caccia.
Negli anni, tuttavia, il termine stalking è stato sempre più di frequente
utilizzato per indicare tutti quei comportamenti molesti ed assillanti tenuti con continuità e di proposito verso un’altra persona, perseguitandola ed ingerendole stati di ansia, al punto da comprometterne il normale svolgimento delle attività quotidiane.
I comportamenti posti in essere nei confronti della vittima possono essere i più vari. La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti, pedinamenti ed intrusioni nella vita pubblica e privata, alla ricerca di un contatto personale per mezzo di visite a sorpresa, telefonate oscene o indesiderate, nonchè l’invio non richiesto di lettere, biglietti, e-mail, sms, oggetti e quant’altro.
Il "molestatore assillante" (stalker, in inglese) può essere sia una persona conosciuta con cui si è avuto qualche tipo di relazione in passato, sia uno sconosciuto con cui ci si è incontrati anche solo per caso, magari per motivi di lavoro.
I primi casi di stalking si sono avuti negli anni ’80 negli Stati Uniti a danno di alcune celebrità dello sport e dello spettacolo. Nel corso degli anni il fenomeno dello stalking è diventato un problema sempre più esteso, al punto da richiedere l’introduzione di leggi apposite.
Lo stalking è oggi considerato reato in diversi paesi del mondo. In italia, in particolare, le condotte tipiche dello stalking configurano il reato di "atti persecutori" sanzionato dall’art.612-bis del codice penale, introdotto con il decreto legge n. 11/2009 convertito in legge n. 38/2009.
L’articolo citato al primo comma recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".
A ciò si aggiungono alcune norme accessorie, quali l’aumento di pena in caso di recidiva o se il soggetto perseguitato è un minore, una donna in stato di gravidanza o una persona disabile.
Questa fattispecie di reato è normalmente procedibile a querela, ma è prevista la procedibilità d’ufficio qualora la vittima sia un minore o una persona disabile, nonchè quando il reato è connesso con altro delitto procedibile d’ufficio.
E’ opportuno evidenziare, infine, che lo stalking costituisce una fattispecie di reato più grave di quello similare di "molestia o disturbo alle persone" (sanzionato dall’art. 660 del codice penale), dal quale si differenzia per l’intensità, la frequenza e la durata dei comportamenti persecutori posti in essere.
(Fonte: Bene Insieme – Luca Olivetti – Avvocato)
Divagazione Poetica
VOCI INASCOLTATE
Viaggiano in sordina
le voci inascoltate.
Ruotano, girano,
gridano, piangono,
fanno bizze.
Instancabilmente torturano,
continuamente macinano,
malinconicamente vanno.
Attraverso luoghi
che furono della gioia
restano solo
briciole di ricordi.
(Rosalina)